Art. 21.
(Attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine).

      1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 4 dell'articolo 19 è rilasciato ai soggetti maggiorenni dalla ASL in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente. In tale attestato, che è rilasciato secondo i criteri e le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome, sono elencati i generi e le specie di funghi epigei spontanei per i quali è concessa l'idoneità.

 

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      2. Ai fini del rilascio dell'attestato i direttori generali delle ASL nominano apposite commissioni esaminatrici formate da:

          a) due micologi segnalati dall'ispettorato micologico della ASL, di cui uno con funzioni di presidente;

          b) un tecnico della prevenzione addetto alla vigilanza della ASL;

          c) un dipendente dell'ASL, con funzioni di segretario.

      3. Il candidato che non è riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano decorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati a tale scopo dalla ASL.