1. L'attestato di idoneità alla identificazione delle specie fungine di cui al comma 4 dell'articolo 19 è rilasciato ai soggetti maggiorenni dalla ASL in cui è ubicato il comune di residenza del richiedente. In tale attestato, che è rilasciato secondo i criteri e le modalità fissati dalle regioni e dalle province autonome, sono elencati i generi e le specie di funghi epigei spontanei per i quali è concessa l'idoneità.
a) due micologi segnalati dall'ispettorato micologico della ASL, di cui uno con funzioni di presidente;
b) un tecnico della prevenzione addetto alla vigilanza della ASL;
c) un dipendente dell'ASL, con funzioni di segretario.
3. Il candidato che non è riconosciuto idoneo non può sostenere un ulteriore esame prima che siano decorsi sei mesi e comunque solo dopo aver frequentato uno dei corsi organizzati a tale scopo dalla ASL.